CPB: l’AdE chiude il cerchio su cause di cessazione e reddito concordato

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25 Febbraio 2026, di Barbara Weisz – PMI.it

Non tutte le operazioni incidono sul Concordato Preventivo Biennale. E non tutte le variazioni di reddito fanno decadere il regime. Con cinque risposte ad altrettanti interpelli, l’Agenzia delle Entrate delimita con precisione i confini oltre i quali scattano le cause di cessazione e le componenti che possono modificare il reddito concordato  concentrandosi piuttosto sulla tenuta del regime nel corso del biennio.

Associazione professionale ed esclusione CPB

Nel primo caso esaminato (interpello n.45/2026) l’Agenzia chiarisce quando la partecipazione a un’associazione tra professionisti può impedire l’accesso al CPB. La causa di esclusione prevista dall’articolo 11 del Dlgs n. 13/2024 opera solo se ricorrono contestualmente:

  • coincidenza dei periodi d’imposta;
  • identità o collegamento sostanziale dell’attività svolta;
  • mancata adesione dell’associazione per gli stessi periodi.

Se le attività sono distinte e i bienni non coincidono, l’adesione resta valida. L’esclusione non si estende oltre i casi espressamente previsti.

Affitto di azienda e stabilità del concordato

Uno dei chiarimenti più interessanti (interpello n.46/2026) riguarda l’affitto o ramo d’azienda. L’Agenzia delle Entrate ribadisce che non si tratta di una causa di cessazione del CPB. L’articolo 21 del decreto istitutivo individua in modo tassativo le operazioni straordinarie che fanno venire meno il regime, ossia:

  • fusioni;
  • scissioni;
  • conferimenti;
  • modifiche della compagine sociale con aumento dei soci.

L’affitto d’azienda, qualificato come operazione gestionale ordinaria, non altera la soggettività fiscale né la struttura reddituale in modo assimilabile alle fattispecie indicate. Il regime quindi permane.

Sospensione attività con cessazione automatica

Diversa la soluzione (interpello n.47/2026) per la sospensione dell’esercizio della professione comunicata all’Ordine. In questo caso si rientra tra le circostanze eccezionali previste dall’articolo 19 del Dlgs n. 13/2024 e dal decreto MEF 14 giugno 2024.

Non conta la durata della sospensione ma lo scostamento: se il reddito effettivo si riduce oltre il 30% rispetto a quello concordato, il CPB cessa nel periodo d’imposta interessato. Venendo meno anche i benefici premiali collegati al regime, si ricade direttamente nei profili di cessazione senza necessità di effettuare una revoca.

Crediti edilizi e reddito concordato

Un chiarimento ulteriore (interpello n.48/2026) riguarda poi l’acquisto di crediti d’imposta da bonus edilizi a prezzo inferiore al valore nominale. Anche se il differenziale positivo è imponibile secondo il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo, non rientra tra le variazioni tassativamente ammesse dagli articoli 15, 16 e 17 del Dlgs n. 13/2024. Pertanto, non modifica il reddito concordato né la base IRAP oggetto di proposta.

Accordi transattivi e sopravvenienze attive

Nell’ultimo caso trattato (interpello n.49/2026), ossia quello delle somme percepite a seguito di accordo transattivo, l’AdE qualifica tali voci come sopravvenienze attive imponibili ai sensi dell’articolo 88 del TUIR. Queste componenti determinano una variazione in aumento del reddito oggetto di concordato e del valore della produzione netta, incidendo direttamente sull’equilibrio del biennio.

In conclusione, il quadro che emerge alla luce dei cinque nuovi interpelli sul CPB è chiaro: fuori dalle ipotesi previste dal legislatore, il regime resta fiscalmente in piedi.

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