Dogane: al via l’esonero sulla garanzia per le imprese

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3 Settembre 2025, di Anna Fabi

Il 1° settembre 2025 è stata pubblicata sul sito delle Dogane e dei Monopoli la determina che introduce un’importante novità nel sistema doganale italiano: la possibilità per gli operatori economici di ridurre o essere esonerati dalla garanzia sui diritti doganali.

Questa misura, che si inserisce nel quadro di semplificazione amministrativa, si applica a chi soddisfa specifici requisiti previsti dalla normativa nazionale ed europea. L’obiettivo è rendere il sistema doganale italiano più efficiente, favorendo al contempo la competitività delle imprese.

Garanzia sui diritti doganali: sconto o esonero

Fino ad oggi, ogni operazione doganale obbligava gli operatori a prestare una garanzia a copertura dei diritti doganali dovuti. La novità introdotta dal decreto legislativo n. 141/2024 permette agli operatori economici di chiedere una riduzione dell’importo della garanzia, che può arrivare fino al 50%, o, in casi più favorevoli, di essere esoneraticompletamente dalla garanzia.

Chi può beneficiarne?

I benefici della riduzione o dell’esonero totale della garanzia doganale sono estesi a diverse categorie di soggetti:

  • amministrazioni pubbliche che operano in ambito doganale per le loro funzioni istituzionali;
  • operatori economici, con o senza status AEO (Operatore Economico Autorizzato), purché possiedano requisiti di solidità finanziaria e affidabilità;
  • soggetti che presentano istanza tramite il sistema Customs Decisions System (CDS), allegando la documentazione richiesta per la verifica dei requisiti.

Percentuali di riduzione

La determinazione prevede tre diversi livelli di riduzione a seconda della solidità e dell’affidabilità finanziaria del richiedente:

  • 50% per chi dimostra solidità finanziaria e soddisfa i requisiti di affidabilità (articolo 84, comma 1, del Regolamento Delegato (UE) 2015/2446);
  • 30% per i soggetti che soddisfano requisiti ancora più stringenti (articolo 84, comma 2, del Regolamento Delegato);
  • esonero totale della garanzia per i casi più virtuosi (articolo 84, comma 3, del Regolamento Delegato), i quali non dovranno prestare alcuna garanzia.

Se il richiedente è un soggetto con status AEO, l’esonero o la riduzione sarà concessa previa verifica delle condizioni previste dall’articolo 84, comma 3-ter, del Regolamento Delegato.

Come presentare la domanda

Le richieste di riduzione o esonero della garanzia vanno presentate esclusivamente tramite il sistema Customs Decisions System (CDS), compilando l’allegato II della determina del 1° settembre 2025.

Se si tratta di una garanzia globale (CGU), la riduzione o l’esonero verranno valutati nell’ambito della stessa autorizzazione. Per le garanzie isolate, la richiesta dovrà essere indirizzata all’ufficio competente in base alla localizzazione delle merci o della dichiarazione.

Monitoraggio e revoca

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli procederà con il monitoraggio periodico del mantenimento dei requisiti da parte dei beneficiari. In caso di perdita della solvibilità, l’autorizzazione potrà essere revocata e il soggetto dovrà prestare una cauzione entro cinque giorni.

Le autorizzazioni già concesse sulla base delle disposizioni precedenti (articolo 90 del TULD) rimarranno valide fino alla scadenza della garanzia o alla presentazione di una nuova richiesta. In seguito, dovranno essere adeguate alle nuove regole introdotte.

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