Fonte: MySolution
Le principali scadenze del periodo
1 giugno – Domenica
SCRITTURE CONTABILI – Scritture ausiliarie di magazzino – Cessazione dell’obbligo di tenuta
Attività – Per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’impostacoincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti.
Soggetti obbligati – Ai sensi degli artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono non essere tenute a partire da questo mese, se nei precedenti 2 periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00.
Modalità – L’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo fino all’esercizio sociale che si è concluso lo scorso mese, possono essere sospese o tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal D.P.R. n. 600/1973.
1 giugno – Domenica
SCRITTURE CONTABILI – Scritture ausiliarie di magazzino – Attivazione dell’obbligo di tenuta
Attività – Decorre, per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’impostacoincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d’imposta precedenti di riferimento, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d’imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio.
Soggetti obbligati – Operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare.
Modalità – Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute, se nei precedenti due periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00.
Tali scritture vanno impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata contabilità, mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con cadenza non superiore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili.
Le rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene oppure per ogni categoria di beni, devono necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni.
3 giugno – Martedì
COMUNICAZIONE -Comunicazione periodica intermediari finanziari
La scadenza originaria è il 31 maggio e slitta in quanto cade di sabato.
Attività – Termine ultimo per la Comunicazione, all’Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.
Soggetti obbligati – Operatori finanziari indicati all’art. 7, comma 6, D.P.R. n. 605/1973.
Modalità – Trasmissione esclusivamente in via telematica.
3 giugno – Martedì
COMUNICAZIONE – Soggetti che effettuano operazioni in oro
La scadenza originaria è il 31 maggio e slitta in quanto cade di sabato.
Attività – Termine ultimo per la presentazione all’Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore a euro 10.000,00.
Soggetti obbligati – I soggetti persone fisiche nell’esercizio d’impresa, arte o professione o le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimento e in materiale d’oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l’estero, di importo superiore ad euro 10.000.
Modalità – Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.
3 giugno – Martedì
IMPOSTE INDIRETTE – Contratti di locazione – Registrazione e/o versamento tributo
La scadenza originaria è il 31 maggio e slitta in quanto cade di sabato.
Attività – Pagamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione stipulati con data che fa riferimento all’inizio del mese o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell’imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi).
Soggetti obbligati – Titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l’opzione per l’applicazione della cedolare secca di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011.
Modalità – Il modello “F24 Elide” è l’unico canale percorribile per pagare i tributi su locazioni e affitti immobiliari.
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
- 1500: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per prima registrazione;
- 1501: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per annualità successive;
- 1502: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per cessioni del contratto;
- 1503: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per risoluzioni del contratto;
- 1504: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per proroghe del contratto;
- 1505: locazione e affitto di beni immobili – imposta di bollo;
- 1506: locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi;
- 1507: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
- 1508: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
- 1509: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi;
- 1510: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.
3 giugno – Martedì
IVA – Acquisti intracomunitari – Modello Intra-12
La scadenza originaria è il 31 maggio e slitta in quanto cade di sabato.
Attività – Invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell’imposta in relazione agli acquisti dichiarati.
Soggetti obbligati – Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d’imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972).
Modalità – Presentazione telematica.
Per il versamento della relativa imposta va utilizzato il codice tributo 6043.
3 giugno – Martedì
IVA – Soggetti che hanno aderito al IOSS – Dichiarazione e versamento Iva mensile
La scadenza originaria è il 31 maggio e slitta in quanto cade di sabato.
Attività – Presentazione della dichiarazione e versamento dell’Iva dovuta per il mese di aprile per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
Soggetti obbligati – Gli operatori registrati al regime IOSS.
Modalità – La Dichiarazione Iva IOSS è inviata all’Agenzia attraverso il Portale OSS. I soggetti che hanno esercitato l’opzione presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:
- il numero di identificazione IVA attribuito per l’applicazione del regime;
- l’ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l’imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell’imposta sul valore aggiunto;
- le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente. L’aliquota IVA è quella in vigore nello Stato membro dell’UE in cui saranno consegnate le merci. Le informazioni sulle aliquote IVA nell’UE sono reperibili sia sul sito web della Commissione Europea https: //ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html;
- l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente.
L’imposta dovuta dai soggetti passivi aderenti al regime IOSS deve essere versata, senza la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione “orizzontale”:
- con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate. Le somme riscosse sono trasferite giornalmente sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all’Agenzia tramite il portale IOSS, l’operatore deve indicare il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento;
- nel caso in cui l’operatore non disponga del conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, mediante bonifico da accreditare su un’apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale IOSS. Nella causale del bonifico è indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.
3 giugno – Martedì
COMUNICAZIONE – Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA
La scadenza originaria è il 31 maggio e slitta in quanto cade di sabato.
Attività – Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel primo trimestre solare.
Soggetti obbligati – Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.
Modalità – Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA”.
3 giugno – Martedì
TASSE E IMPOSTE VARIE – Tasse automobilistiche
La scadenza originaria è il 31 maggio e slitta in quanto cade di sabato.
Attività – Versamento della tassa per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo con potenza fiscale superiore a 9 CV se immatricolati fino al 31 dicembre 1997 o potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se immatricolati dopo tale data il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di aprile.
Soggetti obbligati – Soggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli.
Modalità – Il pagamento può essere effettuato presso le Delegazioni ACI, le agenzie di pratiche auto, i tabaccai o gli uffici postali compilando l’apposito bollettino preintestato alla Regione (con l’indicazione del relativo numero di conto corrente).
3 giugno – Martedì
TASSE E IMPOSTE VARIE – Assicurazioni – Versamento imposta inerente ai premi e agli accessori
La scadenza originaria è il 31 maggio e slitta in quanto cade di sabato.
Attività – Determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di aprile nonché di eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di marzo.
Soggetti obbligati – Compagnie di assicurazione.
Modalità – Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.
3 giugno – Martedì
IMPOSTE INDIRETTE – Imposta di bollo su fatture elettroniche
La scadenza originaria è il 31 maggio e slitta in quanto cade di sabato.
Attività – Versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno.
Nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno non superi l’importo di 5.000 euro, è possibile eseguire il versamento entro il 30 settembre. Qualora l’importo dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell’anno, complessivamente considerato, non superi l’importo di 5.000 euro, il pagamento dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento (ovvero entro il 30 novembre).
Soggetti obbligati – Soggetti obbligati all’emissione di fatture elettroniche soggette all’imposta di bollo.
Modalità – Il pagamento può essere effettuato, tramite l’apposito servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale. In alternativa, può essere generato il modello F24 già precompilato, per poi effettuare il pagamento secondo le istruzioni della risoluzione n. 42/E/2019, che ha istituito i seguenti codici tributo:
- “2521” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”.
3 giugno – Martedì
RAVVEDIMENTO – Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 15 giorni
Attività – Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell’Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 maggio 2025.
Soggetti obbligati – Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.
Modalità – Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,083% (12,5%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell’imposta da regolarizzare:
- 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta;
- 8904 – Sanzione pecuniaria IVA;
- 8926 – Sanzione addizionale comunale all’IRPEF – ravvedimento.
Invece, per gli interessi, l’indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all’IRPEF da parte dai sostituti d’imposta, ma solo per l’Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:
- 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.
3 giugno – Martedì
IMPOSTE DIRETTE – Rottamazione quater – Versamento rata
La scadenza originaria è il 31 maggio e slitta in quanto cade di sabato.
Attività – Termine per il versamento dell’ottava rata dell’importo dovuto per chi ha aderito alla c.d. rottamazione cartelle esattoriali 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. rottamazione-quater).
Soggetti obbligati – Contribuenti che hanno chiesto di essere ammessi alla c.d. rottamazione-quater per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Modalità – Il pagamento delle somme dovute è effettuato alternativamente:
- in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;
- oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.
13 giugno – Venerdì
TASSE E IMPOSTE VARIE – Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento
Attività – Versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento.
Il versamento riguarda la seconda rata del III periodo contabile (maggio-giugno), pari al 25% del PREU dovuto per il I periodo contabile (gennaio-febbraio).
Soggetti obbligati – Gli esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.
Modalità – Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: “5157-prelievo erariale unico ed interessi – III periodo contabile – sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all’art. 110, c. 6, del TULPS (ris. n. 239/E del 6/09/2007)”.
15 giugno – Domenica
IVA – Fatturazione differita
Attività – Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di maggio e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolla di consegna e simili), tenendo presente che l’annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.
Soggetti obbligati – Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte e/o professione.
Modalità – Ad emissione del documento avvenuta, annotazione nel registro Iva delle vendite (art. 23 decreto IVA) o dei corrispettivi (art. 24 del decreto IVA).
15 giugno – Domenica
IVA – Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00
Attività – Annotazione dell’eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario o committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente o prestatore non residente di ammontare inferiore a 300,00 euro.
Soggetti obbligati – Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professione.
Modalità – Per le fatture emesse nel corso del mese, d’importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato, con riferimento allo stesso mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:
- i numeri delle fatture cui si riferisce;
- l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota Iva applicata; mentre per le fatture ricevute anche se inerenti a beni che formano oggetto dell’attività propria d’impresa, dell’arte o della professione, si deve ritenere consentita l’annotazione mediante documento riepilogativo se di entità inferiore al predetto limite. Su tale documento riepilogativo devono risultare indicati:
- i numeri attribuiti dal destinatario cui le stesse si riferiscono;
- l’ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l’importo dell’imposta distinti per aliquota Iva applicata.
15 giugno – Domenica
SCRITTURE CONTABILI – Associazioni sportive dilettantistiche – Registrazioni contabili
Attività – Annotazione dell’importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale nel corso del mese precedente.
Soggetti obbligati – Associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco che hanno effettuato l’opzione al regime di cui all’art. 1 della Legge n. 398/1991 e con proventi commerciali nell’anno precedente fino a euro 400.000.
Modalità – Rilevazione dei dati contabili nel prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.
16 giugno – Lunedì
COMUNICAZIONE – Comunicazione contanti superiori 10.000 euro
La scadenza originaria è il 15 giugno e slitta in quanto cade di domenica.
Attività – Invio all’Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al secondo mese precedente.
Soggetti obbligati – Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane.
Modalità – La comunicazione va trasmessa per v